Ulteriori misure urgenti di contenimento del
contagio da COVID-19.
Art. 1, comma 1, lettera a): “è vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dal territorio regionale, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche e formative in presenza, nei limiti in cui sono consentite. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;”
comma c): “è vietato ogni spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione nella Regione o di altre Regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;”
comma d): “resta fermo, all’interno del territorio regionale, il divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.”
Art. 1, comma 2): “Sono consentite le attività di cura di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti,
vigneti ovvero la coltivazione terreni ad uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quali ad esempio la raccolta delle olive e l’attività di supporto e successiva alla raccolta), per i trattamenti fitosanitari, l’attività florovivaistica, personale e non commerciale, la riproduzione vegetale e la coltivazione di colture agricole anche non permanenti, nonché per la gestione e la cura degli animali allevati ivi custoditi. Dette attività possono essere svolte anche in un comune diverso di quello di residenza, domicilio o abitazione.”